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Con quale metodo devo misurare i valori per il passaporto?

Il metodo di calcolo varia per categoria di prodotto secondo l'articolo 39

Il metodo preciso di prova, misurazione e calcolo per il passaporto digitale del prodotto non è ancora fissato per i dispositivi di elettronica e ICT. L'articolo 39 dell'ESPR (Regolamento (UE) 2024/1781) stabilisce bensì il quadro: i metodi devono essere affidabili, accurati e riproducibili, e conformi allo stato della tecnica generalmente riconosciuto. Quale metodo ciò significhi concretamente per esempio per una lavatrice, un laptop o uno smartphone, sarà stabilito nell'atto delegato che viene elaborato per quella sottocategoria. Finché non esiste tale atto, non esiste un metodo di calcolo obbligatorio per i valori nel passaporto — l'obbligo di misurare infatti scaturisce soltanto dallo stesso atto delegato che stabilisce i requisiti del prodotto stesso.

Per quali valori questo si applica, e per quali ancora no

Questa metodologia è destinata ai valori che in futuro dovranno effettivamente figurare in un passaporto del prodotto: dati su per esempio consumo energetico, riparabilità, contenuto riciclato o durata di vita, come previsto negli articoli da 5 a 7 dell'ESPR. Tali articoli indicano i tipi di requisiti che possono essere fissati — requisiti di progettazione ecologica, requisiti di prestazione e requisiti informativi — ma non il metodo di misurazione stesso. Questo scaturisce dall'articolo 39, e concretamente soltanto una volta che l'atto delegato per la sottocategoria pertinente è stato pubblicato.

Ciò che non rientra in questo ambito: affermazioni generali sulla sostenibilità che un fabbricante già avanza adesso su imballaggio o sito web, al di fuori del passaporto. Questo tipo di affermazioni rientra in altra normativa (come le regole contro le affermazioni ambientali fuorvianti) e non nella metodologia di misurazione dell'articolo 39. Anche i marchi di sostenibilità volontari o le norme interne dell'azienda non rientrano in questo — possono coesistere perfettamente con il passaporto, ma non sono ciò che l'articolo 39 disciplina.

Nessuna data fissa ancora, però un quadro fisso

Non esiste ancora un atto delegato pubblicato per i dispositivi di elettronica e ICT, e quindi nemmeno un metodo di misurazione fissato per gruppo di prodotto. Secondo il piano di lavoro ESPR 2025-2030 tali atti sono attesi per sottocategoria a partire dal 2027, ma una data concreta per l'elettronica e l'ICT al momento non è fissa. Finché un atto delegato non è stato pubblicato, non vige un obbligo di misurare secondo un metodo specifico per il passaporto del prodotto — semplicemente perché l'obbligo di un passaporto per questa categoria non esiste ancora. Il quadro generale dell'articolo 39 invece è già fissato: ogni futuro metodo deve soddisfare i requisiti ivi menzionati di affidabilità, accuratezza e riproducibilità. Non appena l'atto delegato per una sottocategoria viene pubblicato, tale data e il metodo associato saranno indicati qui.

Ciò che un fabbricante o importatore può già preparare adesso

Aspettare che l'atto delegato ci sia, non è un obbligo, ma chi vuole essere pronto in tempo può già mettere in ordine un certo numero di cose. Come primo passo conviene mappare quali valori saranno probabilmente rilevanti per la propria categoria di prodotto — si pensi a consumo energetico, composizione materiale, dati di riparazione — sulla base dei tipi di requisiti che gli articoli da 5 a 7 dell'ESPR già menzionano. Successivamente è utile fare un inventario di quali di questi valori vengono già misurati secondo norme esistenti (per esempio metodologie di etichettatura energetica o rapporti RoHS), perché parte di questa infrastruttura di test esistente potrebbe collegarsi a un futuro metodo ESPR. Dopodiché è consigliabile mettere in ordine la propria catena di documentazione: chi misura quale valore, con quale strumento, e come viene registrato — perché la riproducibilità, come richiede l'articolo 39, inizia con un processo tracciabile. Infine conviene continuare a seguire gli atti delegati per la propria categoria di prodotto una volta che il piano di lavoro ESPR diventa più concreto, in modo che il passaggio al metodo definitivo non sia una sorpresa.

Su cui si basa: articolo 39 e articoli da 5 a 7

L'articolo 39 dell'ESPR (Regolamento (UE) 2024/1781) costituisce la base giuridica per i metodi di prova, misurazione e calcolo nel quadro della progettazione ecocompatibile, e stabilisce i requisiti di qualità a cui tali metodi devono conformarsi. Gli articoli da 5 a 7 dello stesso regolamento descrivono quali tipi di requisiti — progettazione ecocompatibile, prestazioni e informazioni — possono essere stabiliti mediante atti delegati per gruppo di prodotti, e quindi anche quali valori dovranno essere misurati secondo il metodo di cui all'articolo 39. Entrambe le disposizioni lasciano il riempimento concreto per categoria di prodotto a successivi atti delegati, il che spiega perché per le apparecchiature elettroniche e ICT non esiste ancora un metodo di misurazione fisso.

Chi vuole iniziare già ora, è meglio che cominci con la mappatura dei propri valori di prodotto e dei processi di misurazione esistenti, e che monitori la pubblicazione dell'atto delegato per la propria sottocategoria — non appena viene pubblicato, il metodo corrispondente e la data verranno integrati in questo punto.

Cosa deve fare concretamente

Cosa ci si aspetta da lei

I valori che compariranno in un passaporto del prodotto — consumo energetico, peso, percentuale di materiale riciclato, durata dei componenti — devono provenire da qualche parte. L'articolo 39 dell'ESPR (Regolamento (UE) 2024/1781) stabilisce che tali valori siano determinati secondo metodi di prova, misurazione e calcolo prestabiliti. Non ogni produttore misura quindi a modo proprio; per ogni gruppo di prodotti verrà stabilito un metodo che prescrive come si determina un valore.

Seguire il metodo una volta disponibile

Per ogni gruppo di prodotti che rientra nell'ESPR, sarà adottato un atto delegato contenente i requisiti degli articoli da 5 a 7 dell'ESPR (Regolamento (UE) 2024/1781) — i requisiti di progettazione ecologica, prestazione e informazione — e il relativo metodo di misurazione di cui all'articolo 39. Per un'azienda con 10-100 dipendenti, ciò significa soprattutto: attendere l'atto delegato specifico per il gruppo di prodotti e quindi applicarlo, senza scegliere o ideare autonomamente un metodo di misurazione. Finché l'atto delegato per una categoria di apparecchiature elettroniche o ICT non è pubblicato, nemmeno il metodo è definito.

Prove in condizioni standardizzate

Quando il metodo rimanda a una norma armonizzata o a un protocollo di prova, nella pratica significa che una misurazione viene ripetuta in condizioni fisse — temperatura fissa, carico fisso, durata della prova fissa — in modo che il risultato sia comparabile con quello di un concorrente. Un'azienda che già ora fa preparare relazioni di prova da un laboratorio o da un ente di prova, probabilmente lo fa già secondo una norma esistente; quella procedura di prova può costituire la base una volta che il metodo ESPR per il proprio gruppo di prodotti è noto.

Tracciabilità del valore misurato

Un valore nel passaporto non sta da solo: deve potersi dimostrare come quel valore è stato ottenuto. Ciò tocca direttamente quali dati compariranno nel passaporto del prodotto di elettronica? — il valore che dovrà comparirvi è lo stesso valore misurato o calcolato secondo il metodo prescritto. Per un'azienda di questa dimensione, ciò significa che il collegamento tra la relazione di prova e il testo del passaporto deve rimanere intatto, anche se il passaporto è compilato da una persona diversa da quella che ha fatto eseguire la prova.

Documentare i valori calcolati

Non ogni valore viene misurato in laboratorio; alcuni vengono calcolati, ad esempio sulla base della composizione dei materiali o sulla base di dati forniti dai fornitori. Anche per questi vale che il metodo di calcolo deriva dall'atto delegato, non da una valutazione personale. Ciò è particolarmente importante per la segnalazione di quali materie prime critiche devo segnalare nel passaporto?, dove la percentuale di una materia prima è spesso derivata dalle informazioni fornite da un fornitore nella catena, e quelle informazioni a loro volta devono essere state determinate secondo un metodo.

Dove le cose vanno male nella pratica

Alcune situazioni si ripresentano relativamente spesso quando le aziende si preparano agli obblighi di misurazione:

  • Le vecchie relazioni di prova vengono utilizzate senza verifica. Una relazione di prova di tre anni fa, redatta per un altro scopo (ad esempio un'etichetta energetica), viene automaticamente utilizzata come base per il passaporto, senza verificare se le condizioni di prova corrispondono a quelle richieste dal metodo ESPR.
  • I fornitori forniscono un numero senza metodo. Un fornitore in Asia fornisce una percentuale di materiale riciclato, ma non spiega come è stata determinata quella percentuale. Quel numero finisce quindi nel passaporto senza che sia noto nulla sulla sua tracciabilità.
  • Diversi enti di prova, diversi risultati. Due relazioni di prova per lo stesso apparecchio — una da un laboratorio interno, una da un ente di prova esterno — danno un valore leggermente diverso per il consumo energetico. Nessuno ha documentato quale metodo è determinante e perché.
  • I valori calcolati vengono confusi con i valori misurati. Un peso di materie prime critiche viene stimato sulla base di un disegno tecnico, mentre l'intenzione è che questo derivi da un calcolo o da una misurazione documentati.
  • Il metodo cambia, il passaporto no. Un atto delegato viene aggiornato o reso più rigoroso, ma il valore in un documento già pubblicato non viene rivisto — mentre quanto spesso devo aggiornare i dati nel documento di prodotto? diventa rilevante solo quando il metodo di misurazione sottostante cambia.

Quello che potete documentare

Per le aziende che desiderano già prepararsi all'obbligo di misurazione, è pratico stabilire o raccogliere quanto segue:

  • Rapporti di prova per gruppo di prodotti, con la norma o il protocollo di prova utilizzato, le condizioni di prova e la data di esecuzione.
  • Nome e dati del laboratorio di prova o del laboratorio che ha effettuato la misurazione, comprese eventuali accreditazioni.
  • Una panoramica di quali valori sono stati misurati e quali calcolati, con per ogni valore calcolato la formula o l'ipotesi utilizzata.
  • Corrispondenza con i fornitori riguardante i valori forniti, in modo che rimanga tracciabile da dove proviene un numero — ad esempio per come posso documentare il consumo energetico di un apparecchio? — proviene.
  • Una cronologia delle versioni per gruppo di prodotti, in modo che quando un atto delegato viene modificato, sia chiaro quali valori devono essere misurati o ricalcolati di nuovo.
  • Un punto di contatto fisso o un processo per correggere un valore errato, nel caso in cui un valore misurato o calcolato risulti successivamente errato — vedi anche ho rilevato un errore nel documento di prodotto, cosa faccio adesso.

Finché l'atto delegato con il metodo di misurazione per una specifica categoria di apparecchiature elettroniche o ICT non è ancora stato pubblicato, si tratta principalmente di una questione di organizzazione: registrare i dati di prova esistenti e le informazioni dei fornitori in modo che possano essere facilmente verificati rispetto al metodo che varrà in seguito.

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Scritto con AI sulla base delle fonti sopra indicate, controllato da una persona il 2026-08-22. C'è qualcosa che non va? Fatemelo sapere — le correzioni hanno priorità.